Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/2011

Corte cost., ord. 7 aprile 2011, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
121/2011
Data di deposito
7 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:121

Norme oggetto del giudizio

  • (ddl n. 1880-A), deliberazione del Senato della Repubblica del 20 ottobre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35556

È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed avente ad oggetto una disposizione legislativa comportante modifica dell'art. 283, c.p.. Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso è diretto non a sollevare un conflitto di attribuzione, ma ad ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge (art. 3, legge 24 febbraio 2006, n. 85).

Massima n. 35557

È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica ed avente ad oggetto la Deliberazione del Senato della Repubblica 20 ottobre 2010 (disegno di legge n. 1880-A). Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso ha ad oggetto un atto (disegno di legge) palesemente inidoneo a produrre l'effetto lesivo lamentato dal ricorrente, in quanto atto preordinato esclusivamente ad avviare il procedimento legislativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'avvocato Giuseppe Benvenga, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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