Corte costituzionale
Ordinanza n. 119/2011
Corte cost., ord. 7 aprile 2011, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 119/2011
- Data di deposito
- 7 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35562
Sono manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. f ), del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b ), della legge 30 luglio 2007, n. 111, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 104, primo comma, Cost., nella parte in cui richiede, ai fini dell'ammissione al concorso per magistrato ordinario, che gli abilitati all'esercizio della professione forense siano anche iscritti al relativo albo professionale. Infatti, la sopravvenuta sentenza n. 296 del 2010 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, proprio nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 2, comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b ), della legge n. 111 del 2007, v. la citata sentenza n. 296/2010. Per la manifesta inammissibilità delle questioni divenute prive di oggetto, v., da ultimo, le citate ordinanze n. 55/2011, n. 19/2011 e n. 18/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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