Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/2011
Corte cost., ord. 1° aprile 2011, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/2011
- Data di deposito
- 1° aprile 2011
- Data di decisione
- 23 marzo 2011
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 2, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
- art. 22, comma 3, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
- art. 22, comma 4, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
- art. 22, comma 5, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
- art. 22, comma 6, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
- art. 22, comma 7, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
- art. 22, comma 9, legge della Regione Molise n. 10 del 23 marzo 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 35534
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 3, 97, 117, comma 2, lett. l ), Cost.. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ex art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso in mancanza della costituzione in giudizio della parte resistente, v., ex multis , citate ordinanze nn. 292 del 2009 e 206, 323 e 348 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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