Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2010
Corte cost., sent. 15 gennaio 2010, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2010
- Data di deposito
- 15 gennaio 2010
- Data di decisione
- 11 gennaio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 23 del 28 luglio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34248
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata per ritenuta tardività dell'impugnazione. L'esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina.
Massima n. 34249
Nel giudizio di legittimità legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale dovendo ritenersi sufficiente la motivazione addotta dal ricorrente.
Massima n. 34250
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla difesa regionale per avere il Presidente del Consiglio eccepito la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli concernenti il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Invero, anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, lo Stato può proporre impugnazioni in via principale contro le leggi regionali deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale e non solo di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative. V., citata, tra le altre, sentenza n. 274 del 2003.
Massima n. 34251
Nel giudizio di legittimità legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali regionali, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, va rigettata l'istanza della Regione volta a sollecitare la Corte a sollevare davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , del d.lgs. n. 165 del 2001, che estende alle Regioni l'applicabilità della disciplina statale che fissa il limite percentuale degli incarichi di funzione dirigenziale conferibili ad esterni, in quanto asseritamente lesiva delle proprie competenze. L'istanza non può essere accolta poiché della censurata disposizione statale non deve farsi applicazione nel presente giudizio di legittimità costituzionale.
Massima n. 34252
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, secondo cui gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, a persone esterne all'amministrazione regionale, per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost.. La disposizione impugnata, infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga di notevole consistenza al principio del concorso pubblico non circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, le sole idonee a giustificarla. (Assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). Sulla rigorosa delimitazione dell'"area" delle eccezioni al principio del concorso pubblico v., citate, sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006. Sulle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, idonee a giustificare la deroga al principio del concorso pubblico v., citata, sent. n. 81 del 2006. Sulla necessità che la stessa deroga sia funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione v., citata, sent. n. 293 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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