Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2010
Corte cost., sent. 5 marzo 2010, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2010
- Data di deposito
- 5 marzo 2010
- Data di decisione
- 24 febbraio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 54 del 8 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34406
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati. Infatti, non sono manifestamente irragionevoli l'attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell'ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all'esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell'assegno di mantenimento, e l'affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l'attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi. Né è sufficiente a ritenere l'irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell'esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell'affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo, poiché la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull'affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza. Per l'affermazione che «il legislatore, al quale va riconosciuta la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli», v. la citata sentenza n. 451/1997.
Massima n. 34407
È manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma 2, della citata legge n. 54 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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