Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2010

Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2010
Data di deposito
26 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 504, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34390

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il quale prevede che «Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...]» - laddove la norma censurata stabilisce che la contribuzione figurativa prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151 è riconosciuta solo agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, sicché essa non potrebbe essere considerata meramente interpretativa, ma porrebbe una nuova disciplina con carattere retroattivo in contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché con gli artt. 31 e 37 della Costituzione. Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., la prospettazione della questione si fonda su presupposti errati, in quanto la disposizione censurata ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dagli insorti contrasti interpretativi, rispetto alla (sopra indicata) disciplina previgente. La norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto non incide sull' an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum ; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate. Circa la qualificazione di norme di legge quali di natura interpretativa o innovativa, v. citata sentenza n. 170/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 504, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze