Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2010
Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione Veneto n. 32 del 30 novembre 2007
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 34382
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, atteso che la chiusura del centro di telefonia in sede fissa risulta essere stata disposta per la violazione del divieto di esercitare attività di trasferimento internazionale di denaro. Infatti, la circostanza, che, nel caso di specie, il Comune abbia disposto la chiusura del centro di telefonia in sede fissa anziché irrogare la sanzione pecuniaria ivi prevista, così interpretando scorrettamente la disciplina in parola, non incide sulla rilevanza della questione, trattandosi di profilo rimesso all'apprezzamento esclusivo del giudice a quo .
Massima n. 34383
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie, dato che, dall'ordinanza di remissione, emerge chiaramente che il giudice a quo ha operato una esauriente e circostanziata descrizione della fattispecie concreta.
Massima n. 34384
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza sopravvenuta della questione, poiché medio tempore , sarebbero intervenute la cessazione dell'attività imprenditoriale da parte della ricorrente e la cancellazione dal registro delle imprese della stessa. Infatti, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e non anche il lasso temporale successivo alla proposizione dell'incidente di costituzionalità; di conseguenza, i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio costituzionale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 442/2008 e n. 288/2007; ordinanza n. 110/2000.
Massima n. 34385
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della questione per insussistente lesione grave e attuale per i ricorrenti nel giudizio principale. Infatti, il giudice a quo allega motivazioni non implausibili circa la concreta ed attuale incidenza degli atti impugnati sulle situazioni giuridiche soggettive vantate dai privati ricorrenti: spetta al rimettente valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dell'azione giurisdizionale a patto che gli stessi non siano ictu oculi carenti. In senso analogo, v. citate sentenze n. 94 e n. 75/2009; n. 370, n. 223 e n. 39/2008; n. 303/2007; nonché ordinanza n. 170/2009.
Massima n. 34386
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per prospettata carente descrizione della fattispecie concreta, atteso che il giudice a quo ha analiticamente riferito i fatti di causa.
Massima n. 34387
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32. L'impugnata disposizione pone a carico dei titolari dei centri di telefonia in sede fissa, che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto, l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della stessa legge; questo obbligo è corredato dall'accessoria prescrizione relativa all'adeguamento ai requisiti di cui agli artt. 4, comma 3, e 9 della medesima legge regionale. Inoltre il quarto comma del medesimo art. 12 inibisce ai centri di telefonia già attivi «dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni attività diversa» da quella inerente ai servizi telefonici o riferita «a servizi e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di servizi di telefonia». Orbene, la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia risulta in contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 350/2008.
Massima n. 34388
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007, in quanto tutti gli altri articoli della legge regionale censurata risultano avvinti da un inscindibile rapporto strumentale alle disposizioni dichiarate incostituzionali, che configurano l'autorizzazione ivi prevista quale nucleo essenziale del prescelto regime amministrativo. In senso analogo, v. citata sentenza n. 350/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - phone center);
b) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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