Corte costituzionale

Sentenza n. 57/2010

Corte cost., sent. 24 febbraio 2010, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/2010
Data di deposito
24 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, comma 9, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 67, comma 10, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 67, comma 10, secondo e terzo periodo (abrogati), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 66, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
  • art. 67, comma 10, primo periodo, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 40-bis, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
  • art. 55, decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34358

V. titoletto.

Massima n. 34359

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40- bis , comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, va respinta l'eccezione di inammissibilità per dedotta genericità della motivazione e la mancata indicazione dei parametri costituzionali. Anche se le censure sono esposte dalla ricorrente in modo succinto, i parametri costituzionali sono indicati con sufficiente chiarezza e il quadro motivazionale è agevolmente ricostruibile.

Massima n. 34360

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto le prescrizioni dell'art. 67, comma 10, secondo periodo, medio tempore non attuate, sono state abrogate e non sono state riprodotte in successive disposizioni. Diversamente, la disciplina contenuta nel comma 9, nonché quella del primo periodo del comma 10 dell'impugnato art. 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 è stata riprodotta, con formulazione sostanzialmente identica, dal comma 3 dell'art. 40- bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009: in questo caso è possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale alla nuova norma e procedere all'esame del merito. In senso analogo, sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 272/2009 e n. 168/2008.

Massima n. 34361

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40- bis , comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost. La disposizione in esame, infatti, non introduce un nuovo controllo di merito, ma prevede una procedura che ha finalità meramente conoscitiva: le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti esclusivamente ai fini del «referto» sul costo del lavoro. La finalità di coordinamento finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità di disporre delle necessarie informazioni; le disposizioni impugnate perseguono tali finalità e non possono essere considerate invasive delle competenze regionali. Sulla riconducibilità ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle disposizioni concernenti gli obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali, v. citate sentenze n. 417/2005, n. 35/2005 e n. 376/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

La CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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