Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2010

Corte cost., sent. 12 febbraio 2010, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/2010
Data di deposito
12 febbraio 2010
Data di decisione
8 febbraio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 131, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 132, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 137, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 34332

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la quale non chiarirebbe se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all'aggravamento dell'iniziale malattia o all'ulteriore esposizione al rumore. Infatti nell'ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell'inabilità conseguente all'ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore. Risulta infatti chiaramente che, secondo il rimettente, l'aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell'assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l'assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l'insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita.

Massima n. 34333

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata per asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. Le due norme, riferendosi all'ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale ("vecchia", quindi, in contrapposizione alla "nuova"), il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determini una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l'ipotesi così delineata nell'ambito di applicabilità dell'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art. 131.

Massima n. 34334

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per difetto di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare applicazione di tali norme nel giudizio principale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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