Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2010

Corte cost., sent. 11 febbraio 2010, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2010
Data di deposito
11 febbraio 2010
Data di decisione
8 febbraio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, lett. a), legge della Regione Puglia n. 39 del 28 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 34328

Sebbene le ordinanze di rimessione sollevino questione di legittimità costituzionale "dell'art. 12, comma 1, della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006, n. 39", disposizione che si compone di numerose previsioni normative, prive di omogeneità, le motivazioni addotte dal rimettente inducono a delimitare il thema decidendum a quanto disciplinato nella sola lettera a) del comma 1, in relazione al regime di rimborsabilità dei farmaci c.d. IPP (inibitori della pompa protonica).

Massima n. 34329

Sono inammissibili le censure proposte esclusivamente dalla parte privata, in quanto l'oggetto del giudizio incidentale è determinato dalla sola ordinanza di rimessione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 94/2009 e n. 362/2008.

Massima n. 34330

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., posto che essa è del tutto priva di motivazione. In senso analogo, v. citata ordinanza n. 122 del 2009.

Massima n. 34331

E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle questioni ulteriori, l'art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, il quale disciplina con legge il potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica. In primo luogo, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia di livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva dello Stato mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, che impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo. In secondo luogo, la Regione è intervenuta, adottando la norma censurata, prima che l'AIFA optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica per legittimare anche le Regioni ad intervenire in materia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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