Corte costituzionale
Sentenza n. 44/2010
Corte cost., sent. 11 febbraio 2010, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/2010
- Data di deposito
- 11 febbraio 2010
- Data di decisione
- 8 febbraio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, lett. a), legge della Regione Puglia n. 39 del 28 dicembre 2006
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, comma 1, decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001
- art. 6, comma 2, decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001
- legge n. 405 del 16 novembre 2001
Massime
Massima n. 34328
Sebbene le ordinanze di rimessione sollevino questione di legittimità costituzionale "dell'art. 12, comma 1, della legge regionale Puglia 28 dicembre 2006, n. 39", disposizione che si compone di numerose previsioni normative, prive di omogeneità, le motivazioni addotte dal rimettente inducono a delimitare il thema decidendum a quanto disciplinato nella sola lettera a) del comma 1, in relazione al regime di rimborsabilità dei farmaci c.d. IPP (inibitori della pompa protonica).
Massima n. 34329
Sono inammissibili le censure proposte esclusivamente dalla parte privata, in quanto l'oggetto del giudizio incidentale è determinato dalla sola ordinanza di rimessione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 94/2009 e n. 362/2008.
Massima n. 34330
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., posto che essa è del tutto priva di motivazione. In senso analogo, v. citata ordinanza n. 122 del 2009.
Massima n. 34331
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle questioni ulteriori, l'art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, il quale disciplina con legge il potere regionale di riduzione della rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica. In primo luogo, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia di livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva dello Stato mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, che impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo. In secondo luogo, la Regione è intervenuta, adottando la norma censurata, prima che l'AIFA optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica per legittimare anche le Regioni ad intervenire in materia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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