Corte costituzionale

Sentenza n. 367/2010

Corte cost., sent. 22 dicembre 2010, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
367/2010
Data di deposito
22 dicembre 2010
Data di decisione
15 dicembre 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:367

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 10, decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009
  • legge n. 77 del 24 giugno 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35197

E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa erariale, di inammissibilità per genericità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. Le ragioni del dedotto contrasto della norma censurata con i parametri costituzionali evocati sono infatti esposte dal giudice rimettente in modo sì stringato, ma tale da consentirne comunque la compiuta comprensione; in particolare, riguardo all'asserita lesione all'art. 111 Cost., il giudice a quo ha inteso riferirsi alle previsioni della prima parte del terzo comma, in forza delle quali la persona accusata di un reato deve essere prontamente informata dei motivi e della natura dell'accusa mossale e deve poter disporre del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa.

Massima n. 35198

E' infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. La difesa erariale muove infatti dall'erroneo presupposto che la norma censurata avrebbe previsto la notifica, in via «alternativa e non cumulativa», dell'atto all'imputato o al suo difensore di fiducia, il quale, nel caso di specie, è regolarmente comparso in udienza; per contro, il riferimento alternativo della disposizione in esame alle parti e ai difensori, lungi dallo statuire che le notifiche dovute alle prime potessero essere surrogate da quelle effettuate ai secondi, si giustifica, più semplicemente, alla luce della circostanza che solo le une (le parti) o solo gli altri (i difensori) potevano risultare in concreto destinatari della speciale forma di notifica prefigurata dalla disposizione stessa, la quale presupponeva che il soggetto risiedesse od operasse nelle zone colpite dal sisma alla data del 5 aprile 2009.

Massima n. 35199

Nell'àmbito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila, la deduzione proposta dalla parte privata - inerente alla disparità di trattamento fra il processo penale e i giudizi civili e amministrativi, quanto al potere-dovere del giudice di rinnovare la notifica ove risulti o appaia probabile che il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto - non integra una nuova censura di incostituzionalità, esorbitante dal thema decidendum fissato dall'ordinanza di rimessione. Poiché tale deduzione, per contro, costituisce una semplice argomentazione a sostegno delle doglianze formulate dal giudice a quo - e già contenuta, in forma sintetica, anche nella parte conclusiva della motivazione della stessa ordinanza di rimessione - risulta infondata l'eccezione della sua inammissibilità avanzata dalla difesa erariale.

Massima n. 35200

E' inammissibile per inadeguata ricostruzione da parte del giudice rimettente del quadro normativo - la quale inficia tanto la motivazione sulla rilevanza che quella sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede, a pena di nullità, la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. Infatti, il giudice a quo , da un lato, ha omesso di compiere una doverosa indagine ermeneutica relativa all'eventuale perdita parziale di efficacia della norma del decreto-legge con effetto ex tunc , a seguito dell'emendamento approvato in sede di conversione (posto che la legge di conversione n. 77 del 2009 ha aggiunto alla disposizione l'inciso finale: «ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila», così limitando drasticamente la sfera di applicabilità del regime derogatorio, che, nella formulazione originaria del decreto-legge, sarebbe dovuto rimanere affatto indipendente dall'ubicazione dell'ufficio giudiziario competente a trattare il procedimento); dall'altro, ha fatto leva su un postulato ermeneutico - e cioè l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 420- bis cod. proc. pen. - che si palesa errato, considerato che tale norma, avente valenza generale, è applicabile in rapporto a tutte le forme di notifica indipendentemente da un esplicito richiamo. Le manchevolezze evidenziate incidono - segnatamente sotto il primo profilo - sulla congruità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione e - nel suo complesso - anche su quella relativa alla non manifesta infondatezza, la quale va calibrata tenendo conto del reale ambito di operatività della forma di notifica sottoposta a scrutinio e della esistenza, a torto negata, di possibili rimedi all'accertato o verosimile difetto di conoscenza effettiva dell'atto in tal modo notificato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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