Corte costituzionale

Sentenza n. 364/2010

Corte cost., sent. 22 dicembre 2010, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/2010
Data di deposito
22 dicembre 2010
Data di decisione
15 dicembre 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:364

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Basilicata n. 23 del 24 dicembre 1992
  • art. 4, legge della Regione Basilicata n. 23 del 24 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 35191

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), impugnati in riferimento agli artt. 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) Cost., deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in giudizio della Provincia di Matera, poiché il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilito dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In senso analogo, v., ex multis , le citate ordinanze n. 11/2010, n. 100/2009 e n. 124/2008.

Massima n. 35192

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), impugnati in riferimento agli artt. 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) Cost., il thema decidendum deve essere precisato alla luce dell'esatta ricostruzione della vicenda contenziosa relativa al processo principale. Oggetto del contendere nel giudizio a quo è soltanto la pretesa avanzata dalla Provincia di Matera di non sopportare oneri finanziari, maturati nella precedente gestione del soppresso Consorzio, che non le sono propri, poiché, quale soggetto delegato dalla Regione a partire da una certa data, né direttamente, né indirettamente, ha partecipato alla loro formazione, trovando essi la loro origine in fatti precedenti alla delega di funzioni. Pertanto, le citate disposizioni sono censurate dal rimettente sotto il profilo che, nello stabilire la soppressione del Consorzio e nel trasferire le funzioni regionali, già delegate al Consorzio stesso, alla Provincia di Matera, il legislatore regionale non ha specificato affatto attraverso quali mezzi l'autorità delegata avrebbe dovuto far fronte ai rapporti economici sorti nel corso della gestione consortile, essendosi limitato a stabilire la successione della Provincia di Matera ed a disporre che le funzioni delegate fossero esercitate nei modi e nelle forme previste dalle leggi regionali che disciplinavano la gestione delle deleghe attribuite al soppresso Consorzio.

Massima n. 35193

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), nella parte in cui non prevedono modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei comuni non montani del Materano. L'impugnata disciplina, infatti, lede il principio fondamentale della finanza pubblica secondo cui, qualora l'esercizio di funzioni e servizi resi dalla pubblica amministrazione all'utenza, o comunque diretti al perseguimento di pubblici interessi collettivi, venga trasferito o delegato da una ad altra amministrazione, l'autorità che dispone il trasferimento o la delega è tenuta, pur nell'ambito della sua discrezionalità, a disciplinare gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e dunque anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse. Ciò che non può ritenersi conforme ai principi fondamentali della disciplina di tale settore, rinvenibili nella legislazione dello Stato, è la totale omissione, da parte del legislatore regionale, di ogni e qualsiasi disciplina a questo riguardo; omissione che può essere foriera di incertezza, la quale può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione. Nella specie, la Regione avrebbe dovuto dettare una specifica disciplina attinente al finanziamento della spesa per l'esercizio della delega da parte dell'Amministrazione provinciale, con riferimento al periodo precedente al conferimento della delega stessa e con riguardo alla situazione attiva e passiva esistente a tale data, in modo da tenere indenne la Provincia dagli oneri derivanti dalla passata gestione del Consorzio, prima istituito e poi soppresso con determinazioni legislative della medesima Regione. Siffatta omissione rende palesemente irragionevole la disciplina in esame. (Restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 119 e 128, vecchio testo, Cost.) Sull'obbligatorietà, nel trasferimento di compiti da un'articolazione ad altra del complessivo apparato della pubblica amministrazione, della scelta di tenere indenne il soggetto subentrante dalle passività maturate nella gestione dell'ente sostituito o soppresso, le cui funzioni siano attribuite ad altro soggetto, v. le citate sentenze n. 364/2007, n. 116/2007, n. 437/2005 e n. 89/2000. Sul principio fondamentale della legislazione statale secondo cui le strutture pubbliche destinatarie di interventi di riforma devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni, v. la citata sentenza n. 437/2005. Con riferimento alla legislazione della Regione Basilicata in materia di subingresso delle neoistituite aziende unità sanitarie locali nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle preesistenti unità sanitarie locali, v. la citata sentenza n. 89/2000. Sul principio di parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria, v. la citata sentenza n. 416/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della Provincia di Matera;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), nella parte in cui non prevedono modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei comuni non montani del Materano.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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