Corte costituzionale

Sentenza n. 361/2010

Corte cost., sent. 17 dicembre 2010, n. 361

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
361/2010
Data di deposito
17 dicembre 2010
Data di decisione
13 dicembre 2010
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:361

Parametri

Massime

Massima n. 35167

Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett.d d) e 2, comma 1, dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), promossa dal Presidente del Consiglio in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost., poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (nella specie, motivata dalla sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato da parte dell'art. 11 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21) determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Massima n. 35168

È priva di effetti processuali la rinuncia al conflitto di attribuzione tra enti adottata dal Consiglio dei ministri in un momento successivo alla discussione del conflitto medesimo in udienza pubblica.

Massima n. 35169

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso, in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., dal Governo nei confronti della Regione Calabria per l'annullamento degli atti di promulgazione e di pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5. Gli atti impugnati sono, infatti, assolutamente carenti di idoneità lesiva, rispetto alle attribuzioni costituzionali dello Stato, poiché hanno ad oggetto una mera parvenza di legge, cioè un atto che, in quanto approvato non già dal Consiglio regionale ma da un altro organo (nella specie il Commissario ad acta ), è privo dei necessari requisiti previsti dalla Costituzione per poter essere ritenuto di natura legislativa. Né può invocarsi, nel caso di specie, l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost. in relazione all'attività legislativa regionale, mediante atti aventi forza di legge del Governo poiché resta insuperabile il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri o di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione. Sull'esistenza dell'atto legislativo e sui necessari requisiti previsti dalla Costituzione, vedi, citata, sentenza n. 152 del 1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo in via principale (reg. ric. n. 49 del 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 4 del 2010), avente ad oggetto gli atti di promulgazione e pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attività edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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