Corte costituzionale
Sentenza n. 331/2010
Corte cost., sent. 17 novembre 2010, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 331/2010
- Data di deposito
- 17 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:331
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
- art. 1, comma 2, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 30 del 4 dicembre 2009
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 30 del 4 dicembre 2009
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. d), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 7, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 25, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35054
V. titoletto.
Massima n. 35055
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 ("Disposizioni in materia di energia nucleare"), promossa con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d ), e ), h ) ed s ), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché manca nella delibera del Consiglio dei ministri l'indicazione di tale disposizione e, dunque, manca l'autorizzazione da parte dell'organo politico deputato in via esclusiva ad individuare l'oggetto della questione di costituzionalità. Sul punto, v., ex multis , la citata sentenza n. 533/2002.
Massima n. 35056
È inammissibile la costituzione della Regione Campania nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d ), e ), h ) ed s ), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché detta costituzione non è stata deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. In proposito, v. la citata ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 nel giudizio definito con la sentenza n. 225/2010.
Massima n. 35057
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d ), e ), h ) ed s ), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, le deduzioni di tre soggetti privati intervenienti riguardano esclusivamente disposizioni normative non costituenti oggetto dell'odierno scrutinio. Sicché, tali interventi saranno valutati, anche sotto il profilo preliminare dell'ammissibilità, quando la Corte sarà chiamata a valutare le censure cui essi si riferiscono.
Massima n. 35058
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 ("Disposizioni in materia di energia nucleare"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 41, 117, commi secondo, lett. d ), e ), h ) ed s ), e terzo, 118 e 120 Cost. ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità delle questioni proposte dalla Regione Puglia e basate sul duplice rilievo per cui lo Stato non avrebbe indicato i principi fondamentali della materia dell'energia che la Regione avrebbe violato, e avrebbe comunque prematuramente agito in giudizio, senza provvedere a consacrare tali principi tramite apposite disposizioni di legge. Invero, il ricorrente ha adeguatamente denunciato il carattere di principio della normativa regionale impugnata, con riferimento al divieto di installare impianti nucleari in assenza di intesa, asserendo che tale disciplina eccede i confini della normativa di dettaglio e frustra le finalità perseguite dalla legge n. 99 del 2009; tutto ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità della censura.
Massima n. 35059
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30, che preclude, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, l'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. La disciplina di localizzazione degli impianti e dei depositi é distribuita tra Stato e Regioni, essendo le disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.) e alla materia di riparto concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.) a seconda che esse riguardino, rispettivamente, i rifiuti radioattivi e gli impianti di produzione. Sono comunque necessarie, nell'esercizio delle funzioni amministrative, forme di collaborazione (rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata) la cui regolamentazione spetta al legislatore statale titolare della competenza in materia, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, determinare forme e modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le opportunità di conseguimento degli obiettivi prioritari affidati al legislatore statale. Il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa non rende tuttavia irrilevante il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella nazionale, non dovendosi confondere due questioni diverse, quali i vincoli costituzionali imposti al legislatore e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli. Se, con riguardo al primo profilo, sussiste la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, con riguardo al secondo, è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore statale cui spetta la relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Le scelte compiute potranno essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, ove ritenute non rispettose dell'autonomia regionale, ma in nessun caso la Regione potrà utilizzare la potestà legislativa per rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga incostituzionale, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché adire la Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. Peraltro, successivamente alla disposizione censurata, il legislatore statale ha operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta, in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione degli impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di costituzionalità. Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni a carattere ultraregionale assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi unilateralmente al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui disciplina i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile. (Resta assorbita ogni altra residua censura). Sulla riconducibilità delle disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare alle materie "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", con conseguente concorso di competenze statali e regionali, v. le citate sentenze n. 278/2010, n. 247/2006 e n. 62/2005. Sulla necessità di garantire, nella materia dell'energia, adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, v. la citata sentenza n. 278/2010. Per l'affermazione che la Regione non può utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.», v. la citata sentenza n. 198/2004.
Massima n. 35060
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., l'art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, che vieta, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, l'installazione nel territorio lucano di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. La disciplina di localizzazione degli impianti e dei depositi é distribuita tra Stato e Regioni, essendo le disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.) e alla materia di riparto concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.) a seconda che esse riguardino, rispettivamente, i rifiuti radioattivi e gli impianti di produzione. Sono comunque necessarie, nell'esercizio delle funzioni amministrative, forme di collaborazione (rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata) la cui regolamentazione spetta al legislatore statale titolare della competenza in materia, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, determinare forme e modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le opportunità di conseguimento degli obiettivi prioritari affidati al legislatore statale. Il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa non rende tuttavia irrilevante il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella nazionale, non dovendosi confondere due questioni diverse, quali i vincoli costituzionali imposti al legislatore e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli. Se, con riguardo al primo profilo, sussiste la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, con riguardo al secondo, è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore statale cui spetta la relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Le scelte compiute potranno essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, ove ritenute non rispettose dell'autonomia regionale, ma in nessun caso la Regione potrà utilizzare la potestà legislativa per rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga incostituzionale, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché adire la Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. Peraltro, successivamente alla disposizione censurata, il legislatore statale ha operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta, in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione degli impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di costituzionalità. Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni a carattere ultraregionale assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi unilateralmente al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui disciplina i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile. (Resta assorbita ogni altra residua censura). Sulla riconducibilità delle disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare alle materie "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", con conseguente concorso di competenze statali e regionali, v. le citate sentenze n. 278/2010, n. 247/2006 e n. 62/2005. Sulla necessità di garantire, nella materia dell'energia, adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, v. la citata sentenza n. 278/2010. Per l'affermazione che la Regione non può utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.», v. la citata sentenza n. 198/2004.
Massima n. 35061
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, che preclude, in assenza di intese con lo Stato in merito alla localizzazione, l'installazione nel territorio regionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi. La disciplina di localizzazione degli impianti e dei depositi é distribuita tra Stato e Regioni, essendo le disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.) e alla materia di riparto concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.) a seconda che esse riguardino, rispettivamente, i rifiuti radioattivi e gli impianti di produzione. Sono comunque necessarie, nell'esercizio delle funzioni amministrative, forme di collaborazione (rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata) la cui regolamentazione spetta al legislatore statale titolare della competenza in materia, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, determinare forme e modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le opportunità di conseguimento degli obiettivi prioritari affidati al legislatore statale. Il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa non rende tuttavia irrilevante il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella nazionale, non dovendosi confondere due questioni diverse, quali i vincoli costituzionali imposti al legislatore e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli. Se, con riguardo al primo profilo, sussiste la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, con riguardo al secondo, è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore statale cui spetta la relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Le scelte compiute potranno essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, ove ritenute non rispettose dell'autonomia regionale, ma in nessun caso la Regione potrà utilizzare la potestà legislativa per rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga incostituzionale, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché adire la Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. Peraltro, successivamente alla disposizione censurata, il legislatore statale ha operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta, in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione degli impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di costituzionalità. Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni a carattere ultraregionale assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi unilateralmente al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui disciplina i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile. (Resta assorbita ogni altra residua censura). Sulla riconducibilità delle disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare alle materie "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", con conseguente concorso di competenze statali e regionali, v. le citate sentenze n. 278/2010, n. 247/2006 e n. 62/2005. Sulla necessità di garantire, nella materia dell'energia, adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, v. la citata sentenza n. 278/2010. Per l'affermazione che la Regione non può utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.», v. la citata sentenza n. 198/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di costituzionalità promosse nei confronti della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 - l. r. n. 9/2007) e della legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2010);
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della regione Puglia n. 30 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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