Corte costituzionale

Sentenza n. 310/2010

Corte cost., sent. 5 novembre 2010, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/2010
Data di deposito
5 novembre 2010
Data di decisione
2 novembre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:310

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34987

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), successivamente modificato dall'art. 41, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e poi sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa, addirittura nella stessa formulazione letterale, avuto riguardo alla persistenza nelle menzionate disposizioni del medesimo censurato contenuto precettivo. Infatti, l'ordinanza di rimessione impugna l'originario testo del citato art. 14, comma 1, nella parte in cui dispone che «Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, «nella parte in cui esclude l'applicazione ai provvedimenti de quibus dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241». E in tale dettato la disposizione non ha subito modifiche nelle tre versioni suddette. Sul trasferimento delle questioni di costituzionalità su norme sopravvenute, in caso di persistenza del medesimo censurato contenuto precettivo, v. le citate sentenze n. 40/2010, n. 237/2009, n. 270/1996 e n. 84/1996.

Massima n. 34988

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere considerati, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo oppure diretti ad ampliare o modificare il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum , non soltanto attraverso l'invocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche con la denunzia di altre disposizioni rispetto a quella sospettata d'illegittimità costituzionale dal rimettente. Sul punto, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 50/2010, n. 311/2009 e n. 236/2009.

Massima n. 34989

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), impugnato in riferimento agli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale. Infatti, il T.A.R. ha motivato, sia pure in termini concisi, sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza ed ha aggiunto che il dettato normativo conduce ad escludere in modo espresso l'obbligo di motivazione per il provvedimento impugnato nel giudizio a quo , così rendendo palese, in forma implicita ma chiara, di non poter ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Si tratta di valutazioni non implausibili, che consentono di dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 34990

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 97, primo comma, e 113 Cost., l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ivi previsti non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, della suddetta legge n. 241, concernente l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Premesso che tale obbligo, funzionale alla conoscibilità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, è radicato negli artt. 97 e 113 Cost. in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale; l'impugnata disposizione elude i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, pure affermati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.). Inoltre, essa vanifica l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa (intrinseca ai medesimi principi di buon andamento e di imparzialità) che si realizza proprio attraverso la motivazione, quale strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa nell'adozione, in particolare, di provvedimenti discrezionali e lesivi delle situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario. Né può essere condiviso l'argomento della difesa erariale secondo cui la norma in esame sarebbe diretta «al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell'interesse pubblico primario tutelato dall'art. 97 Cost. in considerazione della particolare finalità della disposizione, per la quale l'esclusione dell'applicabilità della legge n. 241 del 1990 si è resa necessaria per evitare che il provvedimento di sospensione venga adottato solo all'esito del procedimento sanzionatorio». Invero, la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria. Sul principio di pubblicità dell'azione amministrativa, v. la citata sentenza n. 104/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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