Corte costituzionale

Sentenza n. 3/2010

Corte cost., sent. 14 gennaio 2010, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/2010
Data di deposito
14 gennaio 2010
Data di decisione
11 gennaio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:3

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34238

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., ed interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità fondata sul rilievo che il giudice a quo sarebbe venuto meno all'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice. Il rimettente ha preso atto dell'esistenza di una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

Massima n. 34239

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, censurato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica nei confronti del destinatario, dalla spedizione della raccomandata informativa anzichè dall'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo , la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Massima n. 34240

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Su analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, v. citate, sentenze n. 213 del 1975 e n. 250 del 1986; ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978, n. 192 del 1980 e n. 904 del 1988. Sulla illegittimità costituzionale della disciplina della notifica a mezzo posta, v., citata, sentenza n. 346 del 1998. Sul principio secondo cui il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, v., citate, sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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