Corte costituzionale

Sentenza n. 296/2010

Corte cost., sent. 15 ottobre 2010, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/2010
Data di deposito
15 ottobre 2010
Data di decisione
6 ottobre 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006
  • art. 1, comma 3, lett. b), legge n. 111 del 30 luglio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34959

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111, nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati. Non può, infatti, dirsi ragionevole la scelta, compiuta dal legislatore, di limitare la partecipazione al concorso per magistrato ordinario esclusivamente agli iscritti all'albo che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, senza, però, alcuna individuazione di un periodo minimo di iscrizione o di esercizio professionale. In tal modo, la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad un requisito di ordine meramente formale, l'iscrizione all'albo forense, non idoneo a rivelare il possesso, in capo all'aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino "solo" abilitati a svolgere la professione di avvocato. Inoltre, la disposizione de qua , se consente la partecipazione al concorso a chi risulti appena iscritto, al limite persino da un solo giorno, nell'albo forense, la preclude, invece, a quanti abbiano conseguito l'abilitazione, si siano iscritti all'albo ed abbiano svolto la professione addirittura per alcuni anni, per poi doversi cancellare in ragione della sopravvenienza di taluna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 27 novembre 1933, n. 1578.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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