Corte costituzionale

Sentenza n. 284/2010

Corte cost., sent. 28 luglio 2010, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/2010
Data di deposito
28 luglio 2010
Data di decisione
20 luglio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 248 del 5 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 34932

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'art. 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. La disposizione impugnata, prevedendo la decorrenza del suddetto termine dalla data del decesso dell'assicurato, pone, per l'assegno speciale continuativo mensile in favore dei superstiti di titolari di rendita INAIL per inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per cento deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per la rendita spettante ai superstiti di assicurato deceduto in conseguenza dell'infortunio. Quest'ultima norma, infatti, a seguito della sentenza n. 14 del 1994, fa decorrere il termine di novanta giorni per la proposizione, da parte dei superstiti, della domanda per ottenere la rendita dalla data in cui essi hanno avuto comunicazione dall'Istituto assicuratore della morte dell'infortunato. La diversità di disciplina è irragionevole ove si tenga presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla titolarità della rendita in capo al defunto, mentre la circostanza delle diversità sostanziali delle condizioni per avere diritto alle attribuzioni patrimoniali conseguenti al decesso non giustifica una disciplina decadenziale diversa, e ciò anche in presenza della differente durata del termine stesso, poiché ciò che rileva ai fini della tutela del diritto di difesa non è l'ampiezza di tale termine, ma la decorrenza dello stesso da un momento in cui l'interessato acquista conoscenza, tramite l'Istituto assicuratore, della morte dell'infortunato. (Resta assorbita la censura riferita alla dedotta violazione dell'art. 38 Cost.). Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, v. la citata sentenza n. 14/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze