Corte costituzionale

Sentenza n. 254/2010

Corte cost., sent. 15 luglio 2010, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
254/2010
Data di deposito
15 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 11 agosto 2009
  • art. 15, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 11 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34842

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, sul rilievo che nel ricorso sarebbero invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, senza spiegare perché le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie, dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale. Ed invero, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in via gradata, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, terzo comma, in un caso, e a quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), nell'altro, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Non vi è, quindi, da parte del ricorrente, alcuna contraddizione nel citare, nel suo ricorso, sia la specifica disposizione statutaria sia, in via subordinata, le disposizioni contenute nell'art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo comma, Cost.

Massima n. 34843

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, per dedotta violazione degli artt. 114 e 117, primo comma, Cost., dato che il ricorrente non svolge, in proposito, alcuna argomentazione, limitandosi ad una generica invocazione di detti parametri.

Massima n. 34844

È costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, il quale autorizza «la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia», «a concedere deroghe all'osservanza» delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche «nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto» di tali norme. La deroga «è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici». Invero, la disposizione denunciata si pone in contrasto con la norma statale di principio (art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001) della materia, di competenza legislativa concorrente, "opera di prevenzione e soccorso per CALAMITA' NATURALI" - alla cui osservanza la Regione è tenuta ai sensi dell'art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale - che affida al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche.

Massima n. 34845

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 per omessa indicazione delle norme statali asseritamente violate, in quanto il ricorso richiama esattamente la disposizione - l'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che disciplina il valore, la finalità ed i contenuti del piano di bacino, e che attribuisce ad esso la competenza di individuare i diversi gradi di pericolosità, sotto il profilo della difesa del suolo, degli ambiti territoriali, a nulla rilevando che il ricorso medesimo si soffermi, specificamente, sui commi 4, 5 e 6 di tale disposizione.

Massima n. 34846

È costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 15. La norma impugnata, dopo avere stabilito che «il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo "geologico, idraulico e valanghivo", ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi», affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in aree sicure e pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. Si tratta di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi", rientrando, così, nella materia esclusiva statale della tutela dell'ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia e che, dunque, si pone in contrasto con l'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree. In senso analogo, v. citate sentenze n. 378/2007, n. 104/2008 e n. 12/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 114, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2010.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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