Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2010
Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/2010
- Data di deposito
- 24 giugno 2010
- Data di decisione
- 21 giugno 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 774, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 775, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34779
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dato che le attuali censure del comma 774, evocano anch'esse, come nei giudizi già oggetto di scrutinio da parte della precedente sentenza n. 74 del 2008 (anch'essa concernente il comma in esame), la violazione dell'art. 3 Cost. per l'uso erroneo della qualificazione interpretativa; nonché denunciano il comma 775 per la lesione dello stesso art. 3 Cost. in ragione della pretesa limitazione della salvezza dei trattamenti più favorevoli a quelli «già definiti in sede di contenzioso». Quanto, poi, alle censure con le quali si deduce la irragionevolezza e la irrazionalità della disciplina denunciata, nonché la disparità di trattamento che essa determinerebbe tra pensionati in quiescenza in un momento, rispettivamente, antecedente e successivo al 1° gennaio 1995, ed infine la violazione della garanzia previdenziale posta dall'art. 38 Cost. è da osservare che esse muovono da un presupposto interpretativo che contrasta con il principio di autonomia della pensione di reversibilità come diritto originario, dal quale discende come corollario che è rilevante, al fine di individuare il regime applicabile alla predetta pensione, la data della sua insorgenza, non potendo ritenersi, allo stesso fine, indefettibile, e tale da impedire ogni diverso intervento legislativo, il collegamento con la pensione diretta. In effetti, non può reputarsi irragionevole la disposizione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, la quale ha portato a regime il conglobamento della indennità integrativa speciale nella pensione di reversibilità dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Si deve, infatti, tener presente che, per un verso è pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su rapporti di durata, come quelli in esame, per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici tra settore pubblico e privato, mentre d'altro canto il fluire del tempo è valido discrimine di situazioni giuridiche analoghe e la effettività della garanzia di cui all'art. 38 Cost. non può reputarsi elisa da una regolamentazione che parifica (anche nella misura) la pensione di reversibilità del settore pubblico a quella del settore privato. Sull'armonizzazione dei sistemi pensionistici, v. citata ordinanza n. 170/2009.
Massima n. 34780
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, essendo evidente l'inconferenza dei parametri di cui agli artt 3 e 53 Cost., unitariamente considerati per censurare l'art. 1, comma 774, poiché, il principio di capacità contributiva riguarda soltanto la materia tributaria, e non può essere invocato in materia previdenziale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 47/2008 e ordinanza n. 22/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774 e 775, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, con le ordinanze in epigrafe indicate;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della medesima legge n. 296 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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