Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2010

Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2010
Data di deposito
4 giugno 2010
Data di decisione
26 maggio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 34710

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per interpretazione della norma difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti su istanza dello stesso remittente. In relazione al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, la Corte ha già affermato che la norma dichiarata applicabile nella interpretazione dalla medesima Corte fornita può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale da parte del giudice del rinvio, perché quest'ultimo deve fare applicazione della norma nel significato attribuitole, onde non si è al cospetto di rapporti "esauriti". La situazione non è dissimile con riguardo alle sentenze pronunciate dalle sezioni riunite della Corte dei conti in questioni di massima concernenti un giudizio pendente davanti ad una sezione giurisdizionale territoriale, che ha rimesso la questione stessa all'esame delle dette sezioni riunite. Anche la sezione territoriale, infatti, deve fare applicazione della norma nel significato che le è stato attribuito con la pronuncia sulla questione di massima; e, del resto, l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, stabilisce che la relativa questione è rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, senza distinguere tra i gradi o le fasi di questo. In senso analogo, con riferimento al giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, v. citate sentenze n. 305/2008, n. 349 e 78/2007, n. 58/1995 e n. 138/1993. Sulle modalità di rilevazione della questione di legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 375/1996 e n. 138/1977.

Massima n. 34711

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R., che prevede il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, sollevata per ritenuta disparità di trattamento tra i percettori ante e quelli post legge n. 724 del 1994, con violazione dell'art. 3 Cost. Nei rapporti di durata non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato, applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, perché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la disciplina giuridica degli istituti e, nella specie, la diversa disciplina dell'indennità integrativa speciale tra pensioni precedenti e successive al 1° gennaio 1995 non può definirsi irragionevole, in quanto si colloca nella prospettiva di pervenire all'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili, previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994). Sul trattamento differenziato in relazione ai rapporti di durata, v. citate sentenze n. 94/2009, n. 341/2007, n. 342/2006, ordinanze n. 61/2010 e n. 170/2009.

Massima n. 34712

È inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale del'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in tema di divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, sollevata in relazione agli artt. 36 e 38 Cost. In senso analogo, v. citate ordinanze nn. 181 e 35/2009; nn. 206 e 32/2008.

Massima n. 34713

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R., che prevede il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti percepiti, come interpretata dal "diritto vivente" al riguardo formatosi, con riferimento all'art. 3 Cost. sotto i profili della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza. Quanto alle presunte incongruenze derivanti dalla piena cumulabilità dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che siano ancora lavoratori attivi, con cessazione di tale regime all'atto del successivo pensionamento, si deve osservare che la posizione del personale in quiescenza, che sia titolare di due pensioni, non è omogenea a quella del personale in quiescenza che, essendo titolare di una pensione, svolga anche attività lavorativa retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo del lavoro svolto, di entità variabile in relazione al lavoro stesso, il cui ammontare può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una retribuzione che ne giustifichi la misura. La diversa condizione del pensionato che svolga anche attività lavorativa rispetto a quella del titolare di più pensioni o assegni rende non irragionevole un trattamento giuridico differenziato. In ordine alla disparità di trattamento per i pensionati anteriori al 1995, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza sul fluire del tempo che costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. La disparità di trattamento venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia ed il resto dei pensionati pubblici non deriva da vizi di legittimità della norma censurata (nel testo risultante a seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 494 del 1993), bensì dai contrasti ermeneutici emersi nella giurisprudenza, attualmente peraltro superati. Né può condividersi l'assunto secondo il quale già nel 2000 il criterio del "minimo INPS" sarebbe stato ritenuto «non più idoneo a riportare a legittimità costituzionale la citata norma della Regione Sicilia» (corrispondente alla disposizione in questa sede censurata), e quindi sarebbe stato «abbandonato dalla Corte costituzionale». Se con tale assunto si vuol fare riferimento alla sentenza della Corte n. 516 del 2000, si deve ribadire che essa non fa alcun cenno al "minimo INPS" e chiarisce, in motivazione, che il divieto di cumulo delle indennità integrative di per sé non è costituzionalmente illegittimo, così ricollegandosi all'orientamento sopra richiamato; sicché, nel contesto di quell'orientamento, l'affermazione relativa al presunto abbandono del suddetto criterio si rivela priva di adeguata motivazione. Infine, il rilievo secondo cui il criterio del "minimo INPS" sarebbe soltanto nominale si risolve in una valutazione di fatto che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità costituzionale. In tema v. citata sentenza n. 566/1989. Sulla insussistente legittimazione della Corte costituzionale a fornire l'interpretazione autentica delle proprie precedenti decisioni, v. citata ordinanza n. 438/1998 ovvero a dirimere contrasti sulla interpretazione della legge ordinaria, v. citata ordinanza n. 89/2005.

Massima n. 34714

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in relazione agli artt. 2, 36 e 38 Cost., in quanto, considerata la natura dell'indennità integrativa, l'irragionevole perdurante sperequazione finirebbe, in concreto, per minare non soltanto l'effettività del canone di uguaglianza, ma anche il principio stesso di solidarietà sociale ed economica su cui si fonda la Repubblica (art. 2 Cost.). Questo parametro è, però, evocato in forma non soltanto ipotetica, ma anche generica e meramente assertiva. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 181, n. 35/2009 e n. 32/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 99, secondo comma, del d. P. R. n. 1092 del 1973, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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