Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2010

Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2010
Data di deposito
4 giugno 2010
Data di decisione
26 maggio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione Molise n. 22 del 7 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34703

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22, che attribuisce ai Comuni la competenza autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico, secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali. Tale disposizione contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che assoggetta la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate) e, ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del suddetto d.lgs., ne subordina la costruzione e l'esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA). Ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si rileva nell'aumento della soglia di potenza (dai limiti ben più contenuti di cui alla citata tabella A a 1 Mw elettrico) per la quale la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. [Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura]. Sull'attribuzione della disciplina dei titoli abilitativi alla legislazione di principio dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, v. le citate sentenze n. 119/2010 e n. 383/2005. Sulla riconducibilità della disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", v. le citate sentenze n. 282/2009 e n. 364/2006. Sulle finalità dell'autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, v. la citata ordinanza n. 203/2006, specificamente riguardante i procedimenti autorizzatori per l'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche per impianti radioelettrici e per l'esecuzione di opere civili e scavi. Nel senso che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente, v. le citate sentenze n. 124/2010 e n. 119/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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