Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2010
Corte cost., sent. 29 aprile 2010, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2010
- Data di deposito
- 29 aprile 2010
- Data di decisione
- 26 aprile 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2009
- art. 2, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2009
- art. 2, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2009
- art. 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 71, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 72, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
Massime
Massima n. 34613
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5. Il comma 1, che disciplina il potere dell'amministrazione pubblica di procedere a controlli sullo stato di malattia dei propri dipendenti, e il comma 2, che definisce le fasce orarie di reperibilità, strumentali alla concreta attuazione ed efficacia di quei controlli, regolano un'espressione particolare del più generale potere di controllo che l'ordinamento riconosce in capo al datore di lavoro. La fonte di tale potere è il contratto di lavoro laddove si tende a garantire l'interesse della parte datoriale ad una corretta esecuzione degli obblighi del prestatore di lavoro. Trattandosi di uno dei poteri principali che l'ordinamento attribuisce ad una delle parti di un rapporto contrattuale (quello di lavoro subordinato), la relativa disciplina deve essere uniforme sul territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale, trattandosi di norme concernenti istituti del rapporto di pubblico impiego "contrattualizzato" e dunque riconducibili alla materia «ordinamento civile» che l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Allo stesso modo, il comma 3 regola un aspetto proprio del contratto di lavoro subordinato, vale a dire la previsione degli emolumenti che il lavoratore ha diritto di percepire durante il periodo in cui non può eseguire la propria prestazione perché affetto da malattia. Si tratta di un diritto patrimoniale del dipendente che trova la sua unica causa nel rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro e, non a caso, è disciplinato anche dal codice civile (precisamente, dall'art. 2110); sicché, anche l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2009 è pertanto illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.In senso analogo, v. citate sentenze n. 189 e n. 95/2007.
Massima n. 34614
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5, che disciplina l'istituto dell'esonero, già introdotto dal legislatore statale con l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, in maniera analoga alla normativa statale, con la differenza che esso limita la facoltà di chiedere l'esonero al triennio (invece che al quinquennio) precedente il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni. Trattandosi di istituto che integra la disciplina privatistica del rapporto contrattuale che lega il dipendente con l'ente pubblico, esso appartiene alla materia dell'ordinamento civile e pertanto la disposizione denunciata invade un ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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