Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2010
Corte cost., sent. 23 aprile 2010, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2010
- Data di deposito
- 23 aprile 2010
- Data di decisione
- 14 aprile 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 1 del 29 gennaio 2009
- art. 44, comma 1, lett. h-ter), legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 5, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 1 del 29 gennaio 2009
- art. 48, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 5, legge della Regione Lombardia n. 1 del 29 gennaio 2009
- art. 48, comma 2, lett. e), legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 8, legge della Regione Lombardia n. 1 del 29 gennaio 2009
- art. 51, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 3, comma 1, lett. p), legge della Regione Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009
- art. 5, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 11 del 29 gennaio 2009
- art. 3, comma 1, lett. r), legge della Regione Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009
- art. 3, comma 1, lett. q), legge della Regione Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009
- art. 48, comma 4, secondo periodo, legge della Regione Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003
- art. 15, comma 9, legge della Regione Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 149, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 161, comma 4, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 154, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 154, comma 4, combinato disposto dell', decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 161, comma 4, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 6, comma 2, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007
- art. 154, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 161, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 34584
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui aggiunge la lettera h- ter ) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26, e l'art. 5, nella parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, attribuendo alla Regione della competenza a verificare il piano d'ambito territoriale e i suoi aggiornamenti, perché reca una disciplina difforme da quella statale in un settore, quello della pianificazione d'àmbito, che è precluso alla Regione. Infatti, le norme censurate attribuiscono alla Regione competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. In proposito, la Corte ha già affermato che tale pianificazione deve essere ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un piú ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore. In tal senso, v. citata, sentenza n. 246/2009.
Massima n. 34585
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui sostituisce la lett. e ) del comma 2 dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, secondo il quale l'Autorità d'àmbito «determina il sistema tariffario d'àmbito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati», perché tale disposizione interviene, con una disciplina difforme da quella statale, in un settore, quello della tariffa del servizio idrico integrato, la cui regolamentazione è preclusa alla Regione. Come affermato dalla Corte nella sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante. In tal senso, v. citata, sentenza n. 246/2009.
Massima n. 34586
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce che sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, secondo il quale il sistema tariffario è determinato dall'Autorità d'àmbito in conformità alle prescrizioni regionali. Come affermato dalla Corte nella sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante.
Massima n. 34587
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. p) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett . e) , della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale attribuisce alla Regione la competenza a fissare disposizioni per la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Autorità d'àmbito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio - ed r) (che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 8 della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1) - il quale prevede che l'Autorità d'ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia». Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, disponendo, seppure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'àmbito la determinazione della tariffa di base. Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.
Massima n. 34588
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera q) del comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, prevedendo che la Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano d'àmbito «per i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti». Infatti, la norma censurata attribuisce alla Giunta regionale le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'àmbito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza.
Massima n. 34589
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10. La norma censurata reca una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, facendo «salvi» e dichiarando «approvati», «ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1», gli atti di determinazione della tariffa delle Autorità d'àmbito e i piani d'àmbito già adottati. Infatti, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. Ne consegue l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, perché essa interviene in settori, quelli della tariffa del servizio idrico integrato e della pianificazione d'àmbito, la cui disciplina è preclusa alla Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e dell'art. 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale).
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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