Corte costituzionale

Sentenza n. 122/2010

Corte cost., sent. 26 marzo 2010, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/2010
Data di deposito
26 marzo 2010
Data di decisione
22 marzo 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009
  • art. 3, legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009
  • legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34527

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, in quanto la prevista inapplicabilità alla cessione di software libero delle disposizioni penali di cui all'art. 171- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, supera il limite inderogabile dell'ordinamento penale, ledendo la competenza esclusiva dello Stato in tale materia. Infatti, l'ampia formula adottata dal legislatore regionale, con riguardo alla cessione, in qualsiasi forma, di software libero, esclude dall'ambito applicativo del precetto penale condotte suscettibili di essere qualificate come abusive, sia per invalidità della licenza, sia per contrasto con eventuali limiti o prescrizioni dalla medesima licenza previsti. Sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, costituente limite inderogabile all'esplicazione della potestà legislativa regionale, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 295/2009, n. 168/2009 e n. 183/2006.

Massima n. 34528

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, in quanto l'attribuzione a chiunque del diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario, realizza una palese deroga alla disciplina nazionale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Infatti, l'art. 64- quater , comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, pur permettendo le attività necessarie per sviluppare nuovi programmi, interoperabili con quelli esistenti, stabilisce che l'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma siano indispensabili allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente. La disposizione censurata, invece, senza formulare alcun richiamo alla normativa dello Stato in tema di diritto d'autore, con la concisa formula adottata non soltanto non prevede alcun requisito o condizione per il diritto affermato, ma lo estende anche al software proprietario, cioè al programma per elaboratore rilasciato senza licenza di software libero.

Massima n. 34529

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in quanto prevede che la Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente, potendo, altresì, modificare, in virtù della disponibilità del citato codice, gli stessi programmi per adattarli alle proprie esigenze. Il denunciato contrasto con la disciplina nazionale sul diritto d'autore è escluso dal rilievo che la norma de qua - concernente l'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali, che è materia di competenza residuale della Regione - intende considerare una detenzione legittima del codice sorgente, siccome sorretta da titolo idoneo.

Massima n. 34530

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in quanto, prevedendo l'utilizzazione da parte della Regione di software a codice sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità, per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi e per il trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza, imporrebbero alle amministrazioni locali l'acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto, violando il principio di concorrenza. Invero, l'asserita lesione della concorrenza non è configurabile poiché con le disposizioni censurate, in cui non vi é alcun cenno ad imposizioni rivolte alle amministrazioni locali per vincolarle all'acquisto di software a codice sorgente aperto, la Regione disciplina l'organizzazione dei propri servizi informatici, esprimendo, peraltro in linea con la disciplina statale introdotta dal d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), un orientamento favorevole all'impiego di programmi appartenenti alla categoria del software libero e di programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza. La scelta indicata dal legislatore regionale non è, infatti, esclusiva ma tendenziale e postula una valutazione comparativa di tipo tecnico economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato.

Massima n. 34531

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 3, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, impugnati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) e l ), Cost., deve essere respinta la richiesta, formulata dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 127 Cost., la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale, in via consequenziale alle violazioni denunziate, poiché la declaratoria di illegittimità degli artt. 1, comma 3, e 3 della legge censurata non presenta alcun riflesso sulla restante normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della suddetta legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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