Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2010
Corte cost., sent. 26 marzo 2010, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2010
- Data di deposito
- 26 marzo 2010
- Data di decisione
- 22 marzo 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008
- art. 5, comma 7, legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008
- art. 19, comma 2, legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008
- art. 20, comma 2, legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
- direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
- art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985
- art. 24, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 14, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 20, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 34500
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto ambientale. Le modifiche di recente apportate alla normativa in tema di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, come integrato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99), danno rilievo alle varianti di tracciato, per le quali uno scostamento di portata anche trascurabile (m. 40) induce a configurare, in sede progettuale, l'obbligo di DIA (art. 1- sexies , comma 4- sexies , del decreto-legge n. 239 del 2003, aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d, della legge n. 99 del 2009). In sede esecutiva, è parimenti richiesta la DIA per le varianti che assumano rilievo localizzativo (e tali sono quelle contenute nell'ambito del corridoio, corrispondente al tracciato, individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici: comma 4- quaterdecies dello stesso art. 1- sexies , anch'esso aggiunto dall'art. 27, comma 24, lettera d, della legge n. 99 del 2009). Lo ius superveniens , dunque, pur se formulato nello specifico settore della sicurezza e dello sviluppo del sistema elettrico nazionale, evidenzia il contrasto della disciplina regionale con i principi della legislazione statale in tema di VIA, nell'ottica della tutela del paesaggio cui non è indifferente una diversa configurazione del tracciato di elettrodotti, al pari di ogni altra opera lineare, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa. In tema di energia, v., citate, sentenze n. 249, n. 234, n. 225, 88/2009, n. 368, n. 62/2008. In tema, v., citata, sentenza della Corte di giustizia CE, 16 settembre 2004, in causa C-227/01. In tema, v., citate, sentenze Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2008, n. 1414; Cons. St., sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 295.
Massima n. 34501
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25. La questione si fonda sull'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di competenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di VIA. I due procedimenti, invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini per il compimento degli atti. Orbene, per le opere sulle quali la Regione è chiamata a effettuare la valutazione di compatibilità ambientale, trova applicazione la legge della Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11, la quale scandisce tempi e adempimenti in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente.
Massima n. 34502
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25. Non v'è, infatti, contraddizione nella legge censurata tra la riaffermazione della titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la collocazione presso l'ARPA del Catasto informatico degli elettrodotti, inquadrandosi l'attività dei due soggetti in ambiti diversi, attinenti, riguardo alla Provincia, alla responsabilità politico-istituzionale, e riguardo all'ARPA, all'espletamento di compiti tecnico-scientifici. Sulle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, v., citata, sentenza n. 336/2005.
Massima n. 34503
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25. Il presupposto di applicabilità della norma impugnata, per cui la pubblicazione della domanda sul sito web della Regione equivale ad autorizzazione, è che l'impianto non fosse autorizzato in precedenza; ma la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione, abbreviata che sia, non toglie, in base al vincolo esistente tra procedura autorizzatoria e subprocedimento di VIA, che quest'ultima debba comunque essere esperita, quale condizione per la validità stessa dell'autorizzazione. Lo dimostra l'obbligo posto all'esercente di attestare sotto la propria responsabilità, all'atto di proposizione della domanda, la rispondenza degli impianti alle norme vigenti, e nella condizione si deve comprendere anche l'avvenuto accertamento della compatibilità ambientale. La necessità della VIA si pone ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione, o anche quando, da un regime di provvisorietà autorizzativa, si passi alla necessaria verifica in funzione del conseguimento di un'autorizzazione definitiva: ed è il caso degli elettrodotti autorizzati ab antiquo in base all'art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933. Per questi, dunque, la procedura abbreviata di autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, non toglie che la VIA debba comunque essere esperita. In senso analogo, v., citata, sentenza n. 1/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto ambientale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, della citata legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento agli articoli 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della stessa legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della citata legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, sollevata, in riferimento agli articoli 10, 11 e 117, primo comma e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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