Corte costituzionale
Sentenza n. 113/2010
Corte cost., sent. 25 marzo 2010, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/2010
- Data di deposito
- 25 marzo 2010
- Data di decisione
- 22 marzo 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 34486
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato, è infondata l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa erariale e dalla parte privata, per difetto di rilevanza o per il carattere ipotetico del quesito. Infatti, il Collegio rimettente, che non si duole della disciplina degli effetti del diniego di autorizzazione, ma della stessa previsione dell'obbligo di richiederla, ha correttamente sollevato la questione prima di proporre la richiesta di autorizzazione: iniziativa, questa, che, comportando l'applicazione della norma censurata, avrebbe determinato l'esaurimento del potere decisorio del giudice a quo sul punto.
Massima n. 34487
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato, è infondata, siccome sostanzialmente immotivata e comunque priva di riscontro nel tessuto argomentativo dell'ordinanza di rimessione, l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per la formulazione incerta e contraddittoria del quesito.
Massima n. 34488
E' inammissibile, per carenza di descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato. Premesso che la norma de qua contempla l'autorizzazione successiva all'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" o "fortuite" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, mentre l'art. 4 della legge n. 140 del 2003 disciplina l'autorizzazione preventiva all'esecuzione di intercettazioni nei confronti di un parlamentare individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, avendo riguardo sia alle intercettazioni "dirette", relative a utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità, sia alle intercettazioni "indirette", realizzate su utenze o in luoghi di soggetti diversi, che possono, comunque, presumersi frequentati dal parlamentare; la rilevanza della questione resta subordinata all'effettiva possibilità di qualificare come "casuali" le captazioni foniche di cui si discute nel procedimento a quo . La valutazione positiva del rimettente sul punto poggia, tuttavia, su un'interpretazione del concetto di intercettazioni "casuali" non condivisibile, perché inclusiva di tutte le intercettazioni meramente connotate dall'originaria assenza dell'intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi. Nella specie, si è al cospetto di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo che impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, poiché, ove emergano indizi di reità a carico del parlamentare, mutando gli obiettivi investigativi dell'autorità giudiziaria in ragione dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati, le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. In tale ipotesi, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del parlamentare, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo, quindi, l'autorizzazione preventiva della Camera di cui al citato art. 4. L'omessa verifica dell'eventualità che, nel procedimento a quo , i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione rende inadeguata la motivazione sulla rilevanza della questione e la descrizione della fattispecie concreta. Inoltre, il Collegio rimettente non afferma neppure, in modo espresso ed inequivoco, che il coinvolgimento dei parlamentari sia emerso, per la prima volta, a seguito della loro diretta e personale interlocuzione con uno dei soggetti intercettati - interlocuzione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003 - e non, piuttosto, a seguito del semplice riferimento ai parlamentari fatto dai soggetti intercettati nel corso di colloqui, eventualmente anche precedenti, con terzi, con conseguente incertezza se vi sia anche una sola intercettazione dei parlamentari qualificabile realmente come "casuale". Sul regime autorizzatorio delle intercettazioni "dirette", "indirette" e "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, v. la citata sentenza n. 390/2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate. Nel senso che debbano intendersi "casuali" o "fortuite" quelle intercettazioni rispetto alle quali, «proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare», «l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza», v. la citata sentenza n. 390/2007. Sulla necessità della diretta e personale interlocuzione di un membro del Parlamento con uno dei soggetti sottoposti a intercettazione, affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003, v. la citata sentenza n. 163/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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