Corte costituzionale
Sentenza n. 112/2010
Corte cost., sent. 19 marzo 2010, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/2010
- Data di deposito
- 19 marzo 2010
- Data di decisione
- 10 marzo 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:112
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009
- art. 1, comma 1, legge della Regione Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009
- art. 2, comma 2, lett. b), legge della Regione Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009
- art. 2, comma 2, lett. d), legge della Regione Liguria n. 1 del 16 febbraio 2009
Parametri
- Regolamento CE n. 1082 del 5 luglio 2006
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, paragrafo 2, Regolamento CE n. 1082 del 5 luglio 2006
- art. 7, paragrafo 2, Regolamento CE n. 1082 del 5 luglio 2006
Massime
Massima n. 34484
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, un quanto l'iniziativa regionale sarebbe stata assunta indipendentemente dalla conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento CE n. 1082/2006. Non può, infatti, ritenersi che la legge regionale impugnata sia illegittima per la mancata tempestiva interlocuzione con lo Stato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio previsto dal regolamento europeo, dato che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione e che non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo. Con riguardo, poi, ai principi di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), va osservato che l'art. 4 della legge, prevedendo che la partecipazione al GECT «si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio», contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati all'adesione, peraltro in coerenza con le disposizioni cogenti contenute nel citato regolamento. Sicché non può ritenersi che la Regione abbia proceduto a dare attuazione alla normativa comunitaria prima che lo Stato ne abbia disposto la trasposizione nel proprio ordinamento. Ciò in effetti è avvenuto, con gli artt. 46, 47 e 48, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e con il D.P.C.M. 6 ottobre 2009, recante «istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)». In ordine alla non assoggettabilità dell'esercizio dell'attività legislativa alle procedure di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 249/2009, n. 159/2008, n. 196/2004.
Massima n. 34485
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lett. b ) e d ), della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1. La Regione Liguria, con la successiva legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2, recante «disposizioni di adeguamento della normativa regionale», pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2, ha soppresso al comma 1, dell'articolo 1, la parola: «politici». Tale modifica normativa appare di per sé sola sufficiente a ricondurre la portata precettiva della proclamazione di principio contenuta nell'art. 1, nell'ambito degli obbiettivi affidati al GECT dal regolamento comunitario, della cui violazione il ricorrente si duole. Siffatto intervento legislativo, inoltre, è avvenuto prima che la disposizione impugnata abbia esplicato effetti, trattandosi peraltro di una mera enunciazione di obbiettivi, neppure trasfusa nel nuovo statuto del GECT, sulla cui base è infatti successivamente intervenuta l'autorizzazione da parte dello Stato. Anche in relazione alla censura del citato art. 2, comma 2, lettere b ) e d ), risulta rilevante, ai fini della decisione, la citata legge regionale n. 2 del 2010, che, non solo ha soppresso il riferimento ai legami «politici», ma ha anche provveduto a modificare la lettera d ) nel senso che gli organismi, associazioni e reti cui il GECT può aderire, debbano essere «conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT». Entrambe queste modifiche risultano rilevanti per ritenere che l'intervento normativo sia stato pienamente satisfattivo anche delle ragioni di censura riferite in particolare a tali norme. In primo luogo, infatti, le attività di partecipazione del GECT di cui alla lettera d ) risultano expressis verbis ricondotte alle finalità proprie della cooperazione territoriale, in aderenza alle disposizioni del più volte citato Regolamento. Inoltre, la «promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee», di cui alla lettera b ), in quanto «compito» previsto per la realizzazione degli obbiettivi del GECT (art. 2 della legge impugnata), risulta anch'esso ricondotto nell'ambito delle finalità di cooperazione territoriale che il regolamento comunitario affida ai GECT, attesa la già ricordata soppressione dell'obbiettivo del rafforzamento dei legami «politici». Anche con riferimento a tali censure va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi escludere ogni applicazione della pregressa normativa per il periodo precedente alla modifica, in virtù del citato art. 4 della legge impugnata, secondo il quale l'adesione al GECT doveva intendersi perfezionata solo a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento. Sulle condizioni richieste dalla giurisprudenza dalla Corte perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, v. citate sentenze n. 299, n. 200, n. 74/2009, n. 439, n. 289/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, recante «Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 97, 117, 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 2, comma 2, lettere b) e d), della legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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