Corte costituzionale

Sentenza n. 106/2010

Corte cost., sent. 17 marzo 2010, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/2010
Data di deposito
17 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, ultimo periodo, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • legge n. 36 del 22 gennaio 1934
  • art. 1, legge n. 406 del 24 luglio 1985
  • art. 10, legge n. 242 del 27 giugno 1988
  • art. 246, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 34475

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 8, comma secondo, ultimo periodo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio. La norma censurata compromette l'effettività della difesa d'ufficio poiché all'indagato o all'imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione, mentre nel caso di nomina a favore dell'irreperibile sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all'inconveniente denunciato mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. Inoltre, la differenza tra il praticante e l'avvocato iscritto all'albo si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal rimettente - della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale: infatti, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all'eventuale giudizio di gravame e si trova, altresì, nell'impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. (Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma terzo, e 97 Cost.). Per la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, prima parte, del r.d.l. n. 1578 del 1933, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., v. la citata sentenza n. 5/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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