Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/2010
Corte cost., ord. 12 marzo 2010, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/2010
- Data di deposito
- 12 marzo 2010
- Data di decisione
- 8 marzo 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52 del 6 febbraio 1996
Massime
Massima n. 34461
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, impugnato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., nella parte in cui qualifica come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge delega n. 52 del 1996, l'esercizio delle attività di intermediazione finanziaria specificate nei decreti attuativi della medesima delega in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati, e individua la fattispecie di reato del trasferimento di fondi fissandone la relativa disciplina sanzionatoria. Analogamente a quanto già riscontrato nelle ordinanze n. 73 del 2009 e n. 194 del 2008, il rimettente ha erroneamente individuato nell'art. 15, comma 1, lett. c ), anziché nell'art. 3, lett. c ), della legge n. 52 del 1996, la norma di delega alla cui stregua va apprezzata la dedotta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., invero esclusa dal rilievo che la fattispecie di abusivismo contemplata dalla norma denunciata risulterebbe omogenea e di pari offensività rispetto ai già previsti delitti di abusiva attività finanziaria e di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia, reati al cui trattamento sanzionatorio è stato allineato quello dell'ipotesi criminosa in questione. Quanto all'asserita violazione dell'art. 25 Cost., le relative censure risultano generiche e, comunque, l'individuazione della condotta contestata non è avvenuta per il tramite di un atto regolamentare. Sulla manifesta inammissibilità, per erronea individuazione della norma di delega, di questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003. Per la declaratoria di manifesta inammissibilità di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1997, v. le citate ordinanze n. 73/2009 e n. 194/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevata, in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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