Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/2010

Corte cost., ord. 5 marzo 2010, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
85/2010
Data di deposito
5 marzo 2010
Data di decisione
24 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:85

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34412

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplina il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Quanto al denunciato contrasto con l'art. 76 Cost., non vi è motivazione alcuna, in relazione al procedimento di formazione legislativa, della necessità di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno schema di decreto legislativo al quale, nell'esercizio della funzione legislativa delegata di «riassetto» della materia, siano state apportate modifiche migliorative che tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti. Infine, con riguardo alla norma regolamentare, cui fa rinvio l'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, che esclude il rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, la relativa censura, oltre a non essere sufficientemente motivata, si appunta su una norma sottratta al sindacato di costituzionalità. Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Sull'inammissibilità della censura riferita alla norma regolamentare cui rinvia l'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, v. la citata ordinanza n. 440/2008. Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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