Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/2010

Corte cost., ord. 26 febbraio 2010, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
77/2010
Data di deposito
26 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8-bis, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
  • art. 33, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
  • art. 33, legge n. 507 del 30 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 34396

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., in quanto prevede che, nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito dell'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità. Infatti, con riferimento all'art. 113 Cost., il rimettente trascura del tutto di chiarire in che modo la norma oggetto dell'incidente di costituzionalità si porrebbe in contrasto con l'indicato parametro. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., il petitum formulato nell'ordinanza di rimessione è oscuro e, comunque, esulante dai poteri della Corte, attesa la funzione creativa dell'intervento ad essa demandato. Nel senso dell'incomparabilità tra le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 1981 e quelle contemplate dall'art. 8- bis della legge n. 386 del 1990, dovuta alle numerose peculiarità che rispettivamente le differenziano, sicché l'una non può essere posta come termine di paragone dell'altra, v., da ultimo, le citate decisioni: sentenza n. 132/2009 e ordinanze nn. 344/2008 e 405/2007.

Massima n. 34397

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, impugnato, in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto prevede che, nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito dell'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità. Il rimettente omette di considerare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non è utilmente evocabile quale parametro di legittimità costituzionale l'art. 24 Cost., ove la disposizione censurata abbia ad oggetto non un procedimento di natura giurisdizionale ma, come nel caso di specie, esclusivamente una procedura di carattere amministrativo. Sulla non invocabilità dell'art. 24 Cost. in relazione a procedimenti aventi carattere amministrativo, e non giurisdizionale, v. le citate ordinanze n. 210/1995, n. 103/1993 e n. 146/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 8-bis della legge n. 386 del 1990 sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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