Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/2010
Corte cost., ord. 26 febbraio 2010, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 8-bis, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
- art. 33, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 33, legge n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 34396
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., in quanto prevede che, nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito dell'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità. Infatti, con riferimento all'art. 113 Cost., il rimettente trascura del tutto di chiarire in che modo la norma oggetto dell'incidente di costituzionalità si porrebbe in contrasto con l'indicato parametro. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., il petitum formulato nell'ordinanza di rimessione è oscuro e, comunque, esulante dai poteri della Corte, attesa la funzione creativa dell'intervento ad essa demandato. Nel senso dell'incomparabilità tra le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 1981 e quelle contemplate dall'art. 8- bis della legge n. 386 del 1990, dovuta alle numerose peculiarità che rispettivamente le differenziano, sicché l'una non può essere posta come termine di paragone dell'altra, v., da ultimo, le citate decisioni: sentenza n. 132/2009 e ordinanze nn. 344/2008 e 405/2007.
Massima n. 34397
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, impugnato, in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto prevede che, nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito dell'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità. Il rimettente omette di considerare che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non è utilmente evocabile quale parametro di legittimità costituzionale l'art. 24 Cost., ove la disposizione censurata abbia ad oggetto non un procedimento di natura giurisdizionale ma, come nel caso di specie, esclusivamente una procedura di carattere amministrativo. Sulla non invocabilità dell'art. 24 Cost. in relazione a procedimenti aventi carattere amministrativo, e non giurisdizionale, v. le citate ordinanze n. 210/1995, n. 103/1993 e n. 146/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), introdotto dall'art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 8-bis della legge n. 386 del 1990 sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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