Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2010

Corte cost., ord. 24 febbraio 2010, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
64/2010
Data di deposito
24 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:64

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34369

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Poiché il giudizio a quo ha per oggetto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata con riferimento alla TIA.

Massima n. 34370

E' manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Il rimettente si è, infatti, limitato ad affermare genericamente che la disposizione censurata viola il principio del giudice naturale.

Massima n. 34371

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, impugnato, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tariffa di igiene ambientale - TIA). Identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 238 del 2009, sul rilievo che la TIA costituisce non già un'entrata patrimoniale di diritto privato ma una mera variante della TARSU, e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima, sicché le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell'evocato parametro. Non risultano, peraltro, addotti dai rimettenti argomenti e profili diversi rispetto a quelli già esaminati, o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulle sollevate questioni di costituzionalità. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 238/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, sollevata, in riferimento al secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 248 del 2005 -, sollevata, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 248 del 2005 -, sollevate, in riferimento al secondo comma dell'art. 102 Cost., dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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