Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/2010
Corte cost., ord. 18 febbraio 2010, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/2010
- Data di deposito
- 18 febbraio 2010
- Data di decisione
- 10 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 24 del 30 luglio 2008
- art. 4, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 24 del 30 luglio 2008
- art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 13 del 14 agosto 2008
- Allegato A, legge della Regione Veneto n. 13 del 14 agosto 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 137, Costituzione
- art. 9, comma 1, lett. c), direttiva CEE n. 79 del 2 aprile 1979
Massime
Massima n. 34353
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s ), e 137 della Costituzione, risultando priva del necessario requisito della rilevanza, poiché nel giudizio a quo il rimettente non deve fare applicazione della normativa sospettata di incostituzionalità.
Massima n. 34354
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s ), della Costituzione risultando priva del necessario requisito della rilevanza, poiché nel giudizio a quo il rimettente non deve fare applicazione della normativa sospettata di incostituzionalità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE», sollevata - in riferimento agli artt. 3, 117, commi primo e secondo, lettera s), e 137 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato A della legge della Regione Veneto 14 agosto 2008, n. 13 (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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