Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/2010
Corte cost., ord. 5 febbraio 2010, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/2010
- Data di deposito
- 5 febbraio 2010
- Data di decisione
- 27 gennaio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:37
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 34314
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e- bis ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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