Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2010

Corte cost., ord. 5 febbraio 2010, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/2010
Data di deposito
5 febbraio 2010
Data di decisione
27 gennaio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:37

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34314

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e- bis ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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