Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/2010

Corte cost., ord. 1° dicembre 2010, n. 348

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
348/2010
Data di deposito
1° dicembre 2010
Data di decisione
29 novembre 2010
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:348

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 9 gennaio 2010
  • art. 21, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 9 gennaio 2010
  • art. 21, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 9 gennaio 2010
  • art. 21, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 9 gennaio 2010
  • art. 22-bis, legge della Regione Abruzzo n. 77 del 14 settembre 1999
  • art. 22, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 9 gennaio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35146

Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22- bis della legge ella Regione Abruzzo del 14 settembre 1999, n. 77 (come introdotto dall'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2010), e dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, in materia di pubblico impiego regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, e 117, comma secondo, lett. o ), della Costituzione, poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo per rinunzia al ricorso, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 323 e n. 206 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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