Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/2010

Corte cost., ord. 1° dicembre 2010, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
347/2010
Data di deposito
1° dicembre 2010
Data di decisione
29 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:347

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35144

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. Infatti, il giudice a quo non fornisce una motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza, limitandosi ad evocare gli indicati parametri costituzionali senza argomentare in alcun modo sulle ragioni della loro asserita violazione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli evocati parametri, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 202/2009 e n. 206/2008.

Massima n. 35145

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. Analoghe questioni sono state, infatti, già dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 490 e n. 367 del 2002, né risulta allegato dall'odierno rimettente alcun argomento che possa indurre a modificare la pregressa giurisprudenza costituzionale. Nel concorso di persone nel reato - salva l'ipotesi (che non ricorre nel caso in esame) del concorso necessario in cui la posizione del concorrente, già oggetto di precedente valutazione, costituisce elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri coimputati - alla comunanza dell'imputazione corrispondono plurime condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra. L'istituto dell'incompatibilità attiene a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento; se tale pregiudizio, invece, deriva da attività compiute in un procedimento diverso a carico di altri soggetti (quale, in specie, il giudizio abbreviato nei confronti di uno dei pretesi concorrenti), il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione, che tutelano l'imparzialità della funzione giudicante secondo una logica a posteriori e in concreto. Nel giudizio a quo viene in rilievo una fattispecie di concorso eventuale di persone in un reato normativamente monosoggettivo, a fronte della quale le posizioni dei pretesi concorrenti restano, dunque, suscettibili di valutazioni autonome e scindibili. Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 490/2002 e n. 367/2002. Nel senso che l'udienza preliminare, in quanto ormai divenuta "un momento di giudizio", rientra pienamente nella sfera di operatività dell'art. 34 cod. proc. pen., che dispone «l'incompatibilità a giudicare del giudice che abbia già giudicato sulla medesima res iudicanda », v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 400/2008, n. 335/2002, n. 224/2001, ordinanze n. 20/2004, n. 271/2003 e n. 269/2003. In relazione alla particolare fattispecie del reato a concorso necessario, v. la citata sentenza n. 371/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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