Corte costituzionale
Ordinanza n. 335/2010
Corte cost., ord. 24 novembre 2010, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 335/2010
- Data di deposito
- 24 novembre 2010
- Data di decisione
- 15 novembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:335
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35118
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta in generale la sospensione del processo tributario in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione. Innanzitutto, il petitum è affetto da genericità, non risultando esplicitato in modo inequivocabile, né nel dispositivo, né nella parte motivazionale, il risultato cui tende il rimettente: infatti, mentre in un passaggio dell'ordinanza si fa riferimento alle ipotesi in cui la parte non sia in grado di produrre la documentazione a propria difesa, in quanto nella esclusiva disponibilità del giudice penale procedente per i medesimi fatti, come nei casi in cui dovrebbe applicarsi la sospensione del processo tributario, in altra parte del percorso argomentativo sembra auspicarsi un ripristino della pregiudiziale tributaria, la cui eliminazione dall'ordinamento priverebbe il cittadino di un elemento certo per la tutela dei suoi diritti nella materia fiscale. Sussiste, poi, un'evidente aberratio ictus , posto che la norma da censurare va individuata non già in quella denunciata (non dipendendo dalla sua espunzione il venir meno del divieto ritenuto incostituzionale) ma nell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, il quale fa espresso divieto di sospendere il processo tributario per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. Inoltre, non è configurabile una soluzione costituzionalmente obbligata, attesa la molteplicità delle soluzioni adottabili per porre rimedio al divieto di sospensione. Infine, il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione, alla stregua della previsione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla commissione tributaria, a fini istruttori, facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per genericità del petitum v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 91/2010, n. 269/2009, n. 243/2009, n. 187/2009 e n. 155/2009. Sull'inammissibilità delle questioni per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze n. 58/2010 e n. 266/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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