Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/2010

Corte cost., ord. 11 novembre 2010, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
322/2010
Data di deposito
11 novembre 2010
Data di decisione
3 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:322

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35018

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 709, quarto comma, e 709- ter cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo, Cost., nelle parti in cui non consentono, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, infatti, si sono sottratti all'onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della norma che consenta di colmare la dedotta carenza di tutela. In particolare, essi hanno omesso di considerare che, già prima della proposizione delle odierne questioni, in giurisprudenza si sono formati differenti orientamenti, nel cui contesto alle numerose pronunce di merito che hanno affermato anch'esse (senza peraltro trarre da ciò dubbi di costituzionalità) l'esclusione dell'ammissibilità della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore nei processi de quibus si contrappongono (oltre a talune posizioni, minoritarie, che ammettono la proponibilità del reclamo davanti alla Corte d'appello) altrettanto numerose decisioni di altri giudici di merito che sono pervenuti, per via interpretativa, alla medesima conclusione auspicata dal rimettente della reclamabilità di tali provvedimenti davanti al collegio mediante il rimedio del rito cautelare uniforme ai sensi dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. Sicché, in assenza di un consolidato diritto vivente, i prospettati dubbi di legittimità costituzionale sembrerebbero piuttosto risolversi in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo dell'interpretazione della norma propugnata dai rimettenti, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine, tenuto conto delle richiamate differenti opzioni interpretative rintracciabili in giurisprudenza, la soluzione richiesta dai rimettenti non appare come l'unica costituzionalmente obbligata, tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, in cui il legislatore gode di ampia discrezionalità. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 192/2010, n. 110/2010 e n. 310/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 219/2010 e n. 150/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. le citate sentenze n. 281/2010 e n. 50/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 709, quarto comma, e 709-ter del codice di procedura civile, sollevate - in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione - dal Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione collegiale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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