Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/2010

Corte cost., ord. 8 ottobre 2010, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
292/2010
Data di deposito
8 ottobre 2010
Data di decisione
4 ottobre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:292

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34953

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2- bis , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il rimettente dopo avere premesso che egli, quale giudice di appello, deve giudicare su due motivi di impugnazione: il primo, proposto in via principale, relativo alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, della sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio; il secondo, proposto in via logicamente subordinata, relativo alla eccessività e non congruità delle medesime spese di lite, come liquidate con la sentenza appellata, si limita ad affermare di dover fare applicazione della denunciata disposizione con riferimento al secondo motivo di appello, senza mai prendere in considerazione il primo - e logicamente preliminare - motivo di impugnazione, il cui accoglimento escluderebbe, invece, l'applicazione della disposizione censurata. Inoltre, il rimettente mostra una radicale incertezza in ordine al petitum rivolto alla Corte, contraddittoriamente richiedendo - nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata vittoriosa in giudizio e si sia difesa tramite propri funzionari non iscritti nell'albo degli avvocati - la declaratoria di illegittimità costituzionale della denunciata disposizione ora nella sua totalità (sul presupposto interpretativo che, in tal caso, le altre norme vigenti gli imporrebbero di disporre il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute), ora nella sola parte in cui esclude (nella stessa ipotesi) l'applicabilità di tariffe professionali diverse da quelle forensi o di specifiche tariffe (espressamente determinate dal legislatore), ora - infine - nella parte in cui non consente al giudice di determinare il rimborso nella misura ritenuta più adeguata. In senso analogo sulla indeterminatezza del petitum , v. citate sentenze n. 190/2010 e n. 247/2009; ordinanze n. 91/2010 e n. 286/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione - dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con le ordinanze di cui in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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