Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/2010

Corte cost., ord. 28 luglio 2010, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
286/2010
Data di deposito
28 luglio 2010
Data di decisione
20 luglio 2010
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:286

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34935

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126- bis , comma 2, e 180, comma 8, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui prevedono che, anche nell'ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell'effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8. La sentenza n. 165 del 2008 e l'ordinanza n. 244 del 2006 hanno, infatti, già evidenziato come, nell'applicazione dell'art. 126- bis , comma 2, cod. strada, vi sia la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. In tal modo, viene riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione). Quanto al richiamo all'art. 27 Cost., esso non è pertinente poiché la norma è applicabile alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa. Sulla portata dell'obbligo del proprietario del veicolo previsto dall'art. 126- bis , comma 2, cod. strada, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 165/2008, ordinanze n. 434/2007 e n. 244/2006. Per la riferibilità dell'art. 27 Cost. alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa, v. la citata ordinanza n. 434/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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