Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/2010
Corte cost., ord. 17 giugno 2010, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/2010
- Data di deposito
- 17 giugno 2010
- Data di decisione
- 9 giugno 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:222
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 8, comma 4, legge n. 890 del 20 novembre 1982
- art. 2, decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
Massime
Massima n. 34763
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data di spedizione della raccomandata informativa, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010. Nel senso che l'efficacia ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, v., da ultimo, le citate ordinanze n. 327/2009, n. 326/2009 e n. 325/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Comiso con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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