Corte costituzionale
Ordinanza n. 220/2010
Corte cost., ord. 17 giugno 2010, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 220/2010
- Data di deposito
- 17 giugno 2010
- Data di decisione
- 9 giugno 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, comma 2, quater, lett. b), legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 34755
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari, stante la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, nonché l'assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza. In senso analogo, sulla coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, v. citata sentenza n. 38/2009. In senso analogo, sulla assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza della questione, v. citato ordinanza n. 311/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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