Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/2010

Corte cost., ord. 17 giugno 2010, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
220/2010
Data di deposito
17 giugno 2010
Data di decisione
9 giugno 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, comma 2, quater, lett. b), legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 34755

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari, stante la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, nonché l'assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza. In senso analogo, sulla coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, v. citata sentenza n. 38/2009. In senso analogo, sulla assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza della questione, v. citato ordinanza n. 311/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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