Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/2010

Corte cost., ord. 28 gennaio 2010, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
22/2010
Data di deposito
28 gennaio 2010
Data di decisione
25 gennaio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997
  • art. 25, decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997
  • art. 34, legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 34291

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui, pur riconoscendo l'istituto della compensazione, stabiliscono una soglia massima di compensabilità uguale per tutti senza tenere conto della grandezza dell'impresa, della sua qualificazione, del volume di affari, dei rapporti economici intra e infra nazionali, dello stato finanziario in cui momentaneamente versa, causato da fatti non imputabili ad essa, determinando irragionevolmente una disciplina uniforme in relazione a situazioni soggettive ed oggettive che possono presentare rilevanti differenze. Anzitutto, in presenza dell'eccezione della ricorrente secondo cui l'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 non prescriverebbe alcuna sanzione per l'ipotesi di compensazione di crediti IVA effettuata al di là dei limiti previsti dalla legge, la Commissione tributaria rimettente ha omesso ogni pronuncia, che sarebbe stata, invece, necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione sollevata, dal momento che, in caso di accoglimento di siffatta prospettazione, la questione sarebbe priva di rilevanza ai fini della definizione del procedimento a quo . Inoltre, l'ordinanza non chiarisce le ragioni per le quali dovrebbero trovare applicazione nella specie gli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997. Peraltro, per ricondurre a ragionevolezza la normativa censurata, sarebbe necessaria una disciplina modulata con riferimento alle varie situazioni di fatto ipotizzate, la cui previsione competerebbe alla discrezionalità del legislatore ordinario, e non rientrerebbe nei poteri di questa Corte. Infine, il rimettente ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della disciplina censurata con gli artt. 53 e 97 della Costituzione. In senso analogo, v. citata ordinanza n. 191/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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