Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/2010

Corte cost., ord. 28 maggio 2010, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
192/2010
Data di deposito
28 maggio 2010
Data di decisione
26 maggio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:192

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34695

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 154/2010, n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 440/2008. Per un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, che avrebbe consentito, «accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 180/2009 e ordinanza n. 441/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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