Corte costituzionale
Ordinanza n. 164/2010
Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 164/2010
- Data di deposito
- 6 maggio 2010
- Data di decisione
- 28 aprile 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 6, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 1, comma 1307, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34626
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 97 Cost., in quanto stabilisce nella misura fissa di duemila euro il contributo unificato per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici nonché avverso atti delle autorità amministrative indipendenti. La motivazione sulla non manifesta infondatezza risulta del tutto insufficiente, non avendo il rimettente effettuato una ricostruzione completa delle vicende legislative della norma de qua , modificata più volte. Inoltre, il petitum - consistente nella richiesta di una pronuncia puramente caducatoria che determinerebbe la reviviscenza del previgente sistema di determinazione del contributo ancorato al valore della controversia - appare contraddittorio rispetto alle doglianze contenute nell'atto di promovimento ed incentrate sull'eccessiva misura della tariffa prevista per le controversie in materia di affidamento dei lavori pubblici. Infine, la questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e dell'insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza: nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una più articolata distinzione tra diverse categorie di controversie amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole. Sull'inammissibilità di questioni per contraddittorietà del petitum , v. la citata ordinanza n. 400/2006. Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella determinazione dell'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, v. la citata sentenza n. 162/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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