Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/2010

Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
164/2010
Data di deposito
6 maggio 2010
Data di decisione
28 aprile 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:164

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34626

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 97 Cost., in quanto stabilisce nella misura fissa di duemila euro il contributo unificato per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici nonché avverso atti delle autorità amministrative indipendenti. La motivazione sulla non manifesta infondatezza risulta del tutto insufficiente, non avendo il rimettente effettuato una ricostruzione completa delle vicende legislative della norma de qua , modificata più volte. Inoltre, il petitum - consistente nella richiesta di una pronuncia puramente caducatoria che determinerebbe la reviviscenza del previgente sistema di determinazione del contributo ancorato al valore della controversia - appare contraddittorio rispetto alle doglianze contenute nell'atto di promovimento ed incentrate sull'eccessiva misura della tariffa prevista per le controversie in materia di affidamento dei lavori pubblici. Infine, la questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e dell'insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza: nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una più articolata distinzione tra diverse categorie di controversie amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole. Sull'inammissibilità di questioni per contraddittorietà del petitum , v. la citata ordinanza n. 400/2006. Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella determinazione dell'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, v. la citata sentenza n. 162/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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