Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/2010
Corte cost., ord. 29 aprile 2010, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/2010
- Data di deposito
- 29 aprile 2010
- Data di decisione
- 26 aprile 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:154
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 4, comma 1, legge n. 229 del 29 luglio 2003
Massime
Massima n. 34617
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. la citata ordinanza n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. la citata ordinanza n. 440/2008. Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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