Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/2010
Corte cost., ord. 23 aprile 2010, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/2010
- Data di deposito
- 23 aprile 2010
- Data di decisione
- 14 aprile 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:144
Norme oggetto del giudizio
- intero testo ed in particolare, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 153, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 17, comma 25, lett. a), legge n. 127 del 15 maggio 1997
- art. 16, comma 1, n. 3, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 1, comma 1, legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 1, comma 8, lett. c), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
- art. 119, Costituzione
- art. 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 119, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 34596
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 17, comma 25, lett. a ), della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 16, comma 1, numero 3), del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, all'art. 1, commi 1 e 8, lett. c ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Piemonte, la quale non è parte del giudizio a quo . Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, l'interesse da questa prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 96/2008, ordinanze n. 393/2008 e n. 414/2007.
Massima n. 34597
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., all'art. 17, comma 25, lett. a ), della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'art. 16, comma 1, numero 3), del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato». Infatti, il rimettente non fornisce alcuna soluzione al problema preliminare, da lui stesso posto, relativo all'applicabilità del principio di gratuità dell'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, fissato dal censurato art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche alle gestioni già in corso al momento della sua entrata in vigore, come quelle oggetto degli atti amministrativi impugnati nel giudizio a quo . Tale lacuna si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni proposte, perché il rimettente non spiega se le norme denunciate - e cioè il d.lgs. n. 152 del 2006 nel suo complesso e, più in particolare, il suo art. 153 - trovino applicazione nel caso concreto alle suddette gestioni.
Massima n. 34598
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all'art. 1, commi 1 e 8, lett. c ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato». Infatti, il censurato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 non potrebbe trovare applicazione nel caso, come quello di specie, di concessioni di infrastrutture idriche che siano già in essere al momento della sua entrata in vigore, perché, come già affermato dalla sentenza n. 246 del 2009, tale disposizione fa riferimento «al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate»; e cioè ai soli «nuovi affidamenti». Inoltre, non potrebbero trovare applicazione nel giudizio principale neppure gli altri articoli del d.lgs. n. 152 del 2006 - censurato dal rimettente anche nel suo complesso - perché tali articoli disciplinano fattispecie diverse da quella oggetto del giudizio a quo , la quale attiene allo specifico profilo del regime della concessione d'uso delle infrastrutture idriche. Sulla riferibilità dell'impugnato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ai soli «nuovi affidamenti», v. la citata sentenza n. 246/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento della Regione Piemonte;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, all'art. 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e all'art. 16, comma 1, numero 3), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all'art. 1, commi 1 e 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), e all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze