Corte costituzionale
Ordinanza n. 12/2010
Corte cost., ord. 15 gennaio 2010, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 12/2010
- Data di deposito
- 15 gennaio 2010
- Data di decisione
- 11 gennaio 2010
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 240, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 240, comma 4, codice di procedura penale 1930
- art. 240, comma 5, codice di procedura penale 1930
- art. 240, comma 6, codice di procedura penale 1930
- art. 1, decreto-legge n. 259 del 22 settembre 2006
- legge n. 281 del 20 novembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34262
Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del d.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., nella parte in cui prevede che la distruzione degli atti relativi ad intercettazioni illegali o ad informazioni illegalmente raccolte avvenga all'esito dell'udienza camerale e che in proposito venga redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è stata disposta la eliminazione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 173 del 2009 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'odierna censura incidendo sia sulle regole del procedimento incidentale, sia sui contenuti del verbale. Tale pronuncia ha determinato una profonda modificazione del quadro normativo di riferimento, di talché si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l'11 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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