Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/2010

Corte cost., ord. 17 marzo 2010, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
105/2010
Data di deposito
17 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 6, legge della Regione Lombardia n. 31 del 3 novembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 34474

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma terzo, Cost., laddove stabilisce che gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, anziché al momento di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. In relazione alla dedotta lesione dell'art. 117, comma terzo, Cost., il rimettente omette di indicare l'ambito materiale asseritamente inciso dalla normativa regionale e, avendo ricavato il principio fondamentale della legislazione statale violato dalla norma de qua sulla base di un orientamento interpretativo non consolidato nella giurisprudenza amministrativa, chiede, in sostanza, alla Corte di avallare un'interpretazione della normativa statale, così evidenziando un uso improprio dell'incidente di costituzionalità. Quanto alle censure relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., premesso che il criterio delle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore delle leggi di sanatoria di volta in volta promulgate dal legislatore statale ai fini della determinazione della misura del contributo costituisce non già l'unica regolamentazione conforme a Costituzione, ma solo una delle opzioni astrattamente praticabili, il giudice a quo sollecita un intervento manipolativo precluso alla Corte perché incidente in una materia necessariamente riservata, per la pluralità delle soluzioni possibili, alla discrezionalità legislativa. Invero, la scelta di privilegiare l'interesse pubblico all'adeguatezza della contribuzione ai costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena previsione dei costi al momento della formazione del consenso - ugualmente meritevole di protezione - sembra essere il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi rimesso al legislatore. Sull'inammissibilità di questioni rivolte impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 320/2009, n. 422/2008 e n. 361/2007. Sull'inammissibilità di questioni che sollecitano un intervento manipolativo in una materia necessariamente riservata, per la pluralità di soluzioni possibili, alla discrezionalità del legislatore, v. le citate ordinanze n. 287/2009, n. 203/2009 e n. 177/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, della legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n. 31 (Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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